SICUREZZA E CERTIFICAZIONE IMPIANTI . CANCELLATO L’OBBLIGO DI GARANZIA DA PARTE DEL VENDITORE DEL’IMMOBILE
Posted by irpinianelmondo su luglio 8, 2008
8.7.2008-Con il DL 112/2008 il governo ha corretto la disciplina in materia di sicurezza degli impianti e di certificazione della loro conformità. L’articolo 35 comma 2 del provvedimento citato ha abrogato l’obbligo della consegna all’acquirente (in caso di compravendita ) o all’inquilino (in caso di locazione) della dichiarazione di conformità degli impianti alle norme tecniche e della relativa documentazione progettuale.
La disposizione abrogata (articolo 13 del DM 22 gennaio 1998 n. 37) aveva sollevato non pochi dubbi interpretativi. Il ministero dello Sviluppo economico aveva precisato che si trattava di una norma che non comportava l’obbligo (come era parso “a prima lettura”) della messa a norma di tutti gli impianti che non lo fossero stati e che non obbligava inderogabilmente il venditore o il locatore a fornire all’acquirente o all’inquilino la garanzia di conformità degli impianti. La norma obbligava, più precisamente, a trattare, nei contratti, il tema della conformità degli impianti (e quindi a mettere i contraenti nella condizione di pattuire o una clausola di garanzia o una clausola di esonero da garanzia). Inoltre, quando parlava di impianti “a norma”, faceva riferimento alla legge vigente non alla data del contratto ma a quella all’epoca di realizzazione dell’impianto.
Nonostante l’abrogazione dell’articolo 13, il mancato adeguamento alle norme degli impianti può comunque essere fatto valere dall’acquirente, invocando le garanzie previste dal codice civile (artt.1375, 1490,1491c.c.)
SOLE 24ORE
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This entry was posted on luglio 8, 2008 a 2:24 PM and is filed under AZIENDE E LAVORO, GOVERNO, SICUREZZA.
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