IMU CHIESA. LE SCUOLE CATTOLICHE NON PAGANO L’IMU SE NON SVOLGONO FUNZIONI COMMERCIALI. ECCO I PARAMETRI FISSATI DA MONTI
Posted by irpinianelmondo su febbraio 27, 2012
27.2.2012– riportiamo estratto dell’intervento del Presidente Monti in Commissione Industria del Senato dove indica i parametri base relativi al pagamento IMU delle scuole .
“Per il caso specifico delle scuole, è necessario precisare che non è propriamente corretto chiedersi se le scuole, in quanto tali, siano esenti o meno dall’imposta municipale propria, bensì è più corretto domandarsi quali scuole possano essere esenti e quali, viceversa, siano soggette alla disciplina comune.
La risposta chiara ed inequivoca è la seguente: sono esenti le scuole che svolgono la propria attività secondo modalità concretamente ed effettivamente non commerciali.
Fermo restando che la definizione dettagliata degli aspetti più particolari è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, appare del tutto ragionevole considerare strettamente necessari i seguenti parametri:
1) L’attività paritaria rispetto a quella statale è valutata positivamente se il servizio effettivamente prestato è assimilabile a quello pubblico, sotto il profilo dei programmi di studio e della rilevanza sociale, dell’accoglienza di alunni con disabilità, dell’applicazione della contrattazione collettiva del personale docente e non docente;
2) Il servizio sia aperto a tutti i cittadini alle stesse condizioni, nonché la modalità di eventuale selezione all’ingresso ovvero di successiva esclusione, correlata al rendimento scolastico, siano articolate secondo norme non discriminatorie;
3) L’organizzazione dell’ente – anche con specifico riferimento ai contributi chiesti alle famiglie, alla pubblicità del bilancio, alle caratteristiche delle strutture – sia tale da preservare senza alcun dubbio la finalità non lucrativa ed eventuali avanzi non rappresentino profitto, ma sostegno direttamente correlato ed esclusivamente destinato alla gestione dell’attività didattica.
Non si tratta, però, di circoscrivere la chiarificazione individuata dal Governo ad uno specifico settore, quale quello scolastico.
Al contrario, l’iniziativa serve a consolidare una giurisprudenza ed una prassi che già da tempo hanno affermato che “non rileva l’attività indicata nello statuto dell’ente, ma l’attività effettivamente svolta negli immobili”, nonché “la sussistenza del requisito oggettivo – che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare – non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un’attività commerciale”.
Con l’emendamento presentato, il Governo intende rafforzare quanto in sede giurisprudenziale è già stato chiarito, ossia che “al di fuori del perimetro delle ipotesi tipiche e tassative non è possibile ottenere alcuna esenzione. Pertanto, laddove sia risultato accertato in fatto che, benché la destinazione sociale dell’ente soggettivamente esente, rientri nel paradigma della norma agevolativa, ma in concreto si associ ad essa attività diversa, non contemplata, l’esenzione non può essere riconosciuta, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva”.
renard said
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Persona non seri astenersi
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