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RIFORME. IL GOVERNO DEPOSITA IL TESTO: RIDUZIONE PARLAMENTARI, FINE BICAMERALISMO, PREMIERATO ED ALTRE NOVITA’

Posted by irpinianelmondo su Maggio 13, 2008

13.5.2008 -Stop al bicameralismo perfetto con l’introduzione di una Camera politica e di un Senato federale, riduzione del numero dei parlamentari, premierato sostanziale, possibilità di essere eletti alla presidenza della Repubblica a quarant’anni. Il Popolo della Libertà non perde tempo e deposita alla Camera una proposta di legge di modifica della seconda parte della Costituzione che ricalca il testo, più o meno condiviso, uscito dalla prima Commissione di Montecitorio sul finire della scorsa legislatura. Il testo, a prima firma di Italo Bocchino, uno dei due relatori della riforma nella passata legislatura ed oggi Presidente vicario dei deputati Pdl, contiene 22 articoli che ne vanno a modificare 24 della nostra Costituzione. Queste le principali novità: STOP AL BICAMERALISMO PERFETTO. “Abbiamo scelto – scrive Bocchino nella relazione – la strada di una Camera politica con i rappresentanti eletti direttamente che dà e revoca la fiducia al governo e di una Camera di rappresentanza, il Senato federale”, che sarà eletto, si legge nel testo, “secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale”. In ciascuna regione “i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane. Il presidente e gli altri componenti della Giunta non sono eleggibili a senatore”. Le Regioni sino a un milione di abitanti eleggono cinque senatori, sette quelle con più di un milione e fino a tre milioni di abitanti, nove senatori per le regioni tra i tre e i cinque milioni di abitanti, dieci senatori per le regioni tra i cinque e i sette milioni di abitanti, dodici nelle regioni con più di sette milioni. RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI. Drastica la riduzione dei parlamentari: da 630 a 512 (12 eletti all’estero) i deputati, da 315 a poco più di 200 i senatori. Cambia anche l’età in cui scatta l’elettorato passivo: “Sono eleggibili a deputati – si legge nel testo – tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i diciotto anni di età”. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA A 40 ANNI. Si abbassa anche l’età minima per poter essere eletti capo dello Stato: da 50 a 40 anni. FORMAZIONE DELLE LEGGI. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla Camera e dal Senato della Repubblica in caso di revisione della Costituzione, di leggi elettorali, di leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle province e delle Città metropolitane, di leggi sull’istituzione e la disciplina dell’Autorità di garanzia e di vigilanza, di leggi sulle minoranze linguistiche. Sono i due presidenti delle Camere, “d’intesa tra loro” ad individuare i ddl da assegnare al Senato federale. Tali provvedimenti dopo il passaggio a Palazzo Madama vengono trasmessi alla Camera che delibera in via definitiva e “può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti”. In tutte le altre materie legifera la Camera. Il Senato, cui il testo è trasmesso, può apportare modifiche entro trenta giorni su richiesta di un quinto dei componenti. Ma su queste è sempre la Camera che si pronuncia in via definitiva. PIU’ FORZA AL GOVERNO SUI DDL. “Il Governo – recita il ‘nuovo’ articolo 72 della Costituzione – può chiedere che un ddl sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del ddl”. LIMITAZIONE DELLA DECRETAZIONE D’URGENZA. Il governo “non può – secondo il testo Bocchino – mediante decreto rinnovare le disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate dalla legge”. PREMIERATO SOSTANZIALE. Il testo Bocchino prevede la nomina e la revoca dei ministri riscrivendo l’articolo 92 della carta: “Il presidente della Repubblica, valutati i risultati delle elezioni per la Camera, nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri”.

2 Risposte a “RIFORME. IL GOVERNO DEPOSITA IL TESTO: RIDUZIONE PARLAMENTARI, FINE BICAMERALISMO, PREMIERATO ED ALTRE NOVITA’”

  1. Davide said

    Come mai non è stato approvata questa proprosta di legge????

    Un cordiale saluto

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